Statuto SIDeMaST

Approvato in data 23 Aprile 2026

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA DI DERMATOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA, ESTETICA E DI MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale, durata

1.1. É costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), un’ Associazione, senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione: “SOCIETÁ ITALIANA DI DERMATOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA, ESTETICA E DI MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE ETS”, in sigla “SIDeMaST ETS”(indicata in questo statuto anche come “Associazione” o “Società”).

1.2. L’ Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia (BS). La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

1.3. L’ acronimo “ETS” potrà e dovrà essere utilizzato dallL’Associazione soltanto dal momento in cui acquisterà efficacia a seguito della sua iscrizione nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.4. La durata dell’ Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Sede

2.1. L’ Associazione – fondata nel 1885 con il nome di Società Italiana di Dermatologia e Sifilografia e costituita in Ente Morale apolitico e senza fini di lucro e senza finalità sindacali con R. Decreto 20 Dicembre 1923 n. 3010 – è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 2 in favore dei propri soci o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

2.2. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l’Associazione, che persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilitàsociale, è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:
– formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
– organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore (lett. i).

2.3. L’Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante:
– la promozione dello studio e del progresso delle aree mediche della dermatologia medica e chirurgica, estetica e malattie sessualmente trasmesse;
– l’aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati;
– l’elaborazione e la diffusione di linee guida;
– la promozione di trials di studio e di attività di ricerca scientifica;
– l’organizzazione di congressi scientifici,corsi di formazione e corsi ECM.

2.4. La Società potrà collaborare con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’ Agenzia Italiana del Farmaco, le Regioni, l’Agenzia per i Servizi Regionali, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, la European Union of Medical Specialists (UEMS), la Federazione Italiana Specialità Mediche (FISM) ed altre Società o organismi scientifici italiani e stranieri che operino coerentemente a quanto previsto dallo Statuto della Società.

2.5. Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci,lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.6. L’Associazione puó esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

2.7. L’Associazione puó esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità,trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

2.8. È espressamente esclusa dall’oggetto sociale la tutela sindacale dei soci e la Società non svolge, nè direttamente nè indirettamente, attivitàsindacale.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate

3.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

3.2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

  1. le quote sociali annuali dei Soci ordinari che vi siano tenuti;
  2. i contributi liberali ricevuti e accettati dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri;
  3. attestante che la provenienza del contributo non pregiudica in alcun modo l’autonomia e l’indipendenza della Società;
  4. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente (come, ad esempio, le entrate derivanti direttamente o indirettamente dall’organizzazione dei corsi ECM e dei congressi scientifici).

3.3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, puó farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

3.4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.

3.5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 - Soci ordinari

4.1. Sono Soci della Società i Soci Ordinari ed i Soci Onorari, nazionali e stranieri.

4.2. Sono Soci Ordinari della Società solo gli specialisti in Dermatologia e Venereologia in regola con il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli specializzandi sono ammessi come Soci Aderenti e sono tenuti al versamento di una quota associativa in misura ridotta, determinata dal Consiglio Direttivo. La richiesta di associazione ordinaria deve essere accompagnata da una dichiarazione attestante la sussistenza del titolo per l’iscrizione alla Società, l’impegno ad osservare il presente Statuto ed a dichiarare situazioni di conflitto d’interesse, precisando altresì l’indirizzo di posta elettronica per le necessarie comunicazioni, ed è inviata al Segretario della Società. La richiesta d’associazione si intende accolta ad avvenuta verifica dei titoli d’iscrizione alla Società e ad avvenuto pagamento della quota associativa. La qualità di Socio Ordinario permane negli anni successivi semprechè la quota associativa annuale venga regolarmente versata alle scadenze indicate dal Consiglio Direttivo.

4.3. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art. 5 - Soci onorari

Sono Soci Onorari della Società coloro, italiani e stranieri, che abbiano acquisito significativi riconoscimenti in campo Dermatologico ovvero si siano distinti per speciali benemerenze verso la Società. La richiesta d’associazione di un Socio Onorario è presentata al Consiglio Direttivo da almeno cinque Soci, associati alla Società da almeno cinque anni, e deve essere accolta dal Consiglio Direttivo.Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale d’associazione e conservano la qualità di socio sino a delibera contraria del Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari hanno diritto di voto.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

6.1. Oltre che per morte, la qualifica di socio ordinario o onorario si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

6.2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

6.3. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Collegio dei Probiviri, comunicata al socio interessato.

6.4. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio ordinario qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali.

6.5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6.6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Art. 7 - Organi dell’associazione

7.1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7.2. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vicepresidente;
  5. il Collegio dei Probiviri;
  6. il Revisore dei Conti.

7.3. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro dei soci;
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 - Assemblea

8.1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Società ed èconvocata, con le modalità più innanzi definite e perciò con la presenza dei Soci o in accordo a quanto previsto nel presente Statuto, almeno una volta all’anno, in sessione ordinaria, entro il 30 maggio di ciascun anno e comunque entro il 30 giugno se particolari ragioni impediscono il rispetto della data scadenza sopra indicata, e preferibilmente in occasione del Congresso nazionale della Società, dal Presidente, il quale stabilisce l’ordine del giorno di concerto con il Consiglio Direttivo.

8.2. Gli associati possono intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria, anche eventualmente con le modalità di cui al presente Statuto, dal Presidente di sua iniziativa oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci Ordinari.

8.3. Le Assemblee, quando tenute con la presenza dei soci, sono convocate, in prima e seconda convocazione - che può aver luogo nello stesso giorno della prima ma almeno a cinque ore di distanza – dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione è inviato a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa a mezzo mail certificata ed è contestualmente pubblicato nel sito della Società almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza.

8.4. Il Presidente della Società è tenuto a convocare senza indugio l’Assemblea della Società, da tenersi con la presenza dei soci, nel caso in cui ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio direttivo o almeno un decimo dei Soci ordinari aventi diritto di voto, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi indicati nel richiedere la convocazione dell’Assemblea nonchè eventuali ulteriori argomenti decisi dal Consiglio Direttivo.

8.5. Le Assemblee, quando tenute con la presenza dei soci, sono validamente costituite in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci Ordinari. In seconda convocazione, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti. L’Assemblea straordinaria convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto è validamente costituita:

  1. in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;
  2. in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli associati aventi diritto di voto. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8.5.1. Alle Assemblee della Società partecipano, con diritto di voto, i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, i Soci Aderenti ed i Soci onorari.

8.5.2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con indicazione del rappresentante, ed eventualmente di un sostituto, che non può essere un componente degli organi sociali. La stessa persona non può rappresentare più di un socio. Il socio che intende conferire la delega deve trasmetterla alla Società almeno 10 giorni prima dell’Assemblea. La regolarità delle deleghe è verificata dal Presidente, in collaborazione con il Segretario e le deleghe sono conservate agli atti della Società.

8.5.3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Società o in mancanza dal componente più anziano del Consiglio Direttivo presente in Assemblea. Il Presidente, assistito dal Segretario della Società, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
La discussione degli argomenti all’ordine del giorno è preceduta da un’illustrazione del Presidente cui fanno seguito gli interventi dei partecipanti che ne fanno richiesta. Al termine degli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

8.5.4. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza relativa dei voti espressi. Per il calcolo della maggioranza deliberativa si tiene conto esclusivamente dei voti favorevoli e contrari, escludendo dal computo gli astenuti. Il verbale delle riunioni dell’Assemblea viene redatto a cura del Segretario, è firmato dal Presidente e dal Segretario stesso ed è pubblicato, a cura del Segretario, nel sito della Società

8.5.5. Le votazioni avvengono a scrutinio palese e, ove richiesto, da almeno un terzo dei presenti, per appello nominale. Le votazioni per appello nominale avvengono per chiamata in ordine alfabetico; il Presidente vota per ultimo.

8.5.6. Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli organi societari di cui all’art. 8.2. e comunque, aventi ad oggetto persone, sono approvate con voto segreto in accordo alle modalità d’espressione dello stesso proposte dal Presidente dell’Assemblea ed approvate preliminarmente dall’Assemblea stessa. Sono altresì assunte con voto segreto le deliberazioni dell’Assemblea per le quali almeno dieci Soci presenti chiedano l'espressione del voto segreto. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci sono immediatamente esecutive, vengono annotate nel libro verbali dell’Assemblea e sono pubblicate nel sito ufficiale della Società.

8.6. Tutti i Soci Ordinari, iscritti da almeno 5 anni, in regola con il pagamento della quota associativa almeno negli ultimi 5 anni possono avanzare la propria candidatura per l’elezione negli organi societari nel rispetto delle condizioni previste nel presente Statuto. I membri eletti del Consiglio Direttivo possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi.

Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Consigliere nei due mandati immediatamente precedenti Il Presidente eletto assumerà automaticamente il ruolo di Past President nel mandato successivo solamente se non ha superato il limite massimo di permanenza nelle cariche sociali pari a due mandati consecutivi; pertanto, non è eleggibile e non può candidarsi nel mandato successivo. Risulta anche ineleggibile il Membro Designato, in quanto undicesimo Consigliere di diritto.

L’ineleggibilità del candidato Presidente comporta l’esclusione della lista dalla competizione elettorale, l’ineleggibilità del candidatoConsigliere comporta l’esclusione del solo candidato ineleggibile.

La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista, allegando altresì un programma che espliciti gli obbiettivi che la lista intende perseguire nel corso del mandato. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l’indicazione del motto che del contrassegno.

Le liste sono composte dal candidato Presidente, che capeggia la lista, e da un numero di candidati pari a nove Consiglieri e tre candidati supplenti, questi ultimi indicati in un’apposita sezione della lista. Le liste possono includere un massimo di tre membri del Consiglio Direttivo uscente, purchè non abbiano raggiunto il limite massimo di permanenza di 2 mandati. Al fine di assicurare l’equilibrio fra i generi le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei candidati presenti nella lista, compreso il Presidente. La lista è elaborata nel rispetto della tabella che segue.

Numero componenti del Consiglio da eleggere Numero candidati presenti nella lista Numero minimo di candidati da riservare nella lista al genere meno rappresentato Numero minimo di candidati da riservare al genere meno rappresentato da indicare nel numero di componenti da eleggere
9 14 5 3 nei primi nove candidati della lista

Le liste che riportano un numero di candidati difforme da quello indicato nel comma precedente e che non assicurano il rispetto dell´equilibrio tra i generi sono escluse dalla competizione elettorale.

È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.

Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Le liste dovranno essere depositate presso la Segreteria, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l´Assemblea elettorale. Il Presidente o altro Consigliere da lui delegato numera le liste secondo l´ordine cronologico di presentazione. Entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste il Consiglio Direttivo delibera in merito all´ammissione o all´esclusione delle liste. L´erronea formazione delle liste e la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l´esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di quindici giorni. I provvedimenti di ammissione e di esclusione delle liste sono notificati a tutti i candidati presenti nelle liste e pubblicati sul sito internet dell'Associazione. La decisione sui reclami è affidata al Collegio dei Probiviri i quali svolgeranno ogni opportuna verifica provvedendo a darne comunicazione, a mezzo mail certificata, entro cinque giorni dal ricevimento del reclamo. Il Presidente provvede affinchè sul sito internet dell'Associazione sia pubblicato un elenco contenente per ciascuna lista ammessa il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato Presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l´ordine di lista. Tale elenco è integrato a seguito di eventuali decisioni del Consiglio Direttivo relative ai reclami contro i provvedimenti di esclusione o di ammissione delle liste.

Le schede elettorali devono contenere l’indicazione delle liste presentate con i relativi candidati. Le schede elettorali dovranno contenere l’indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato Presidente e di ciascun candidato secondo l’ordine di lista, nonchè l’avvertenza: – “barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per esprimere il voto di lista”.

Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell’Assemblea.

Per le sole elezioni non è ammesso il voto per delega.

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene mediante voto di lista. Ciascun associato esprime un unico voto per una delle liste presentate. Non è ammesso voto di preferenza per singoli candidati. La lista che ottiene il maggior numero di voti risulta eletta.

8.7. Fermo restando quanto sopra previsto, il Consiglio Direttivo può decidere di tenere l’Assemblea della Società per iscritto e, in particolare, con sistema telematico di votazione certificato per la sicurezza e la segretezza. L’espressione del voto è richiesta su un ordine del giorno contenente le proposte di decisione formulate dal Consiglio Direttivo, nelle quali devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte.

Soci hanno quindici giorni per far pervenire al Consiglio Direttivo la dichiarazione di voto presso la sede della Società tramite posta elettronica. Ai fini della validità della deliberazione, si terrà conto esclusivamente dei voti espressi.

La mancata dichiarazione di voto entro il termine suddetto è considerata come astensione e non contribuisce al raggiungimento della maggioranza richiesta. Il Consiglio Direttivo deve comunicare il risultato della consultazione tramite posta elettronica certificata a tutti i Soci e pubblicarlo sul sito della Società.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i Soci nonché i documenti pervenuti alla Società e la certificazione dell’esito del voto devono essere conservati agli atti della Società.

Le decisioni dei Soci con il metodo del consenso per iscritto espresso per via telematica sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci.

Art. 9. Competenze dell’assemblea

9.1. L’Assemblea ordinaria:

  1. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
  2. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
  3. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti
  4. nomina e revoca il Revisore legale e, se previsti, nomina e revoca i componenti dell’Organo di controllo;
  5. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

9.2. L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
  2. delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  3. delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno

Art. 10 - Consiglio direttivo

10.1. La Società è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo, cui è affidata la gestione ordinaria e straordinaria.

10.2. Il Consiglio Direttivo è composto da undici Consiglieri dei quali dieci eletti dall’Assemblea della Società fra i Soci Ordinari, essendo l’undicesimo di diritto il Presidente uscente della Società, il quale assumerà il ruolo di Past President.

Essendo il limite massimo di permanenza nelle cariche sociali pari a due mandati consecutivi, previsto per le cariche di Consigliere e/o di Presidente, qualora il Presidente uscente abbia già raggiunto tale limite, il ruolo di Past President verrà affidato ad un Membro Designato appartenente al Consiglio Direttivo in carica e da esso eletto, tra coloro al primo mandato.

10.3. I Consiglieri restano in carica tre esercizi sociali, scadono con l’approvazione del bilancio dell’esercizio dell’ultimo mandato. I membri eletti del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa.

10.4. Le liste comprendono membri effettivi e membri supplenti indicati in ordine progressivo. In caso di vacanza di un membro effettivo, i supplenti subentrano automaticamente secondo l’ordine progressivo stabilito nella lista di appartenenza e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Il/I Consigliere/i così subentrato/i resta/restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Nel caso in cui la nomina avvenga essendo già trascorso più della metà del mandato dei consiglieri in carica, il mandato svolto dal/i consigliere eletto in sostituzione non è computato ai fini dell’applicazione del disposto di cui all'art. 10.3.

10.5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente della Società, preposto a svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

10.6. In caso di cessazione del Presidente dall´ufficio per qualsiasi causa, decade il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può altresì procedere alla nomina di un Comitato esecutivo, determinando il numero dei componenti, e composto da Soci della Società, anche non membri del Consiglio direttivo, cui è affidata la funzione di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni o cui può essere affidata la funzione di curare e seguire aree di attività della Società stessa. I componenti del Comitato esecutivo riferiscono al Presidente in merito all´attività e, quando invitati dal Presidente, partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

10.7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all’anno allorquando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è inviata ai membri del Consiglio, a mezzo mail, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. In caso d’urgenza, la convocazione può essere disposta con un preavviso di 24 ore.

10.7.1. Possono essere formulate da ciascun consigliere integrazioni all’ordine del giorno indicato nella convocazione almeno 24 ore prima della data dell’adunanza a condizione che siano state portate a conoscenza di tutti i consiglieri. In caso eccezionale, il Presidente potrà portare, in apertura di seduta, ulteriori integrazioni all’ordine del girono, con l’approvazione della maggioranza dei consiglieri presenti.

10.8. Le riunioni possono svolgersi anche in video conferenza o in via telematica. L’espressione del voto può avvenire anche a mezzo di mail.

10.9. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la partecipazione di almeno sei membri.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il Tesoriere.

10.10. La presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza verrà assunta dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio direttivo più anziano di età presente alla riunione.

10.11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.12. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, e viene poi sottoscritto anche dal Presidente.

10.13. Il consigliere che si trovi in conflitto d’interesse, per conto proprio o di terzi, con la Società o sia comunque portatore di un interesse contrario alla doverosa autonomia ed indipendenza della attività della Società stessa, deve dichiararlo in apertura della discussione sull’argomento all’ordine del giorno e non partecipare alla discussione stessa. In caso contrario, ed una volta riscontrata la sussistenza del confitto non dichiarato, il Consiglio direttivo procede alla revoca della deliberazione assunta con il voto determinante del consigliere in conflitto d’interesse ed il Presidente procede comunque a comunicare al Collegio dei Probiviri la violazione dello Statuto da parte del consigliere per le eventuali determinazioni.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

10.14. Il Consiglio Direttivo tiene l'Albo dei Soci e delibera, una volta acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, del Collegio dei Probiviri, l’eventuale sospensione o esclusione dalla Società dei Soci che non conformino la loro azione alle finalità della Società stessa e/o che abbiano tenuto una condotta contraria al presente Statuto. È obbligatorio e vincolante il parere espresso dal Collegio dei Probiviri in caso di conflitto d’interesse del socio.

Art. 11 - Competenze del consiglio direttivo

11. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

  1. la nomina del Comitato Scientifico, del Segretario e del Tesoriere, nonchè di eventuali comitati esecutivi e di delegati incaricati di svolgere specifiche funzioni. La revoca delle nomine di natura fiduciaria può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
  2. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
  3. la fissazione delle quote associative;
  4. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
  5. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  6. le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  7. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  8. l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  9. l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
  10. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  11. le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
  12. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
  13. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 12 - Presidente

12.1. Il Presidente della Società rimane in carica per tre anni e scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio in carica e non può essere rieletto immediatamente.

12.2. Il Presidente, che deve avere compiuto almeno un mandato quale membro del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale e giudiziale della Società e convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente provvede, con i poteri del Consiglio Direttivo, su qualsiasi argomento che interessi la Società. In quest'ultimo caso la decisione del Presidente deve essere immediatamente portata a conoscenza del Consiglio Direttivo per via telematica e sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella seduta immediatamente successiva.

Il Presidente può altresì nominare procuratori per lo svolgimento di atti d'interesse per la Società.

Art. 13 - Il collegio dei probiviri

13.1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed è eletto dall’Assemblea dei Soci Ordinari

13.2. I Probiviri sono scelti fra i Soci iscritti alla Società da almeno dieci anni e che non sono membri del Consiglio Direttivo in carica né lo sono stati del Consiglio Direttivo immediatamente precedente. I Probiviri durano in carica tre anni, scadono con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio e non sono immediatamente rieleggibili.

13.3. Qualora venga a mancare un o più membri del Collegio, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea con le modalità di cui all’art. 8.7 per la nomina del/dei sostituto, il/i quale scade/scadono insieme a quelli in carica all’atto della sua nomina. Nel caso in cui la nomina avvenga essendo già trascorso più della metà del mandato del Collegio, il mandato svolto dal membro nominato in sostituzione non è computato ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 13.2.

13.4. I Probiviri nominano al loro interno il Presidente del Collegio.

13.5. Spetta al Collegio dei Probiviri l'esame, senza formalità di procedura, di tutte le controversie che possono insorgere tra i soci, tra questi e la Società, nonché di tutte quelle questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, possono evidenziare situazioni di contrasto con il presente Statuto ed in particolare situazioni di conflitto d’interesse. Il parere dei Probiviri, eccezion fatta per la situazione di conflitto d’interesse di cui all’art. 10.14, non è vincolante ma è obbligatorio quando si debba deliberare la sospensione o l'esclusione di un Socio dalla Società. In tal caso il Collegio deve dare il proprio parere scritto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

13.6. Il Collegio dei Probiviri delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

13.7. Le decisioni del Consiglio Direttivo prese in difformità del parere reso dal Collegio dei probiviri sono valide se approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti, con arrotondamento in ogni caso ad unità superiore. Il Presidente comunica al Socio la decisione assunta.

Art. 14 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

14.1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un Revisore Legale iscritto nell’apposito registro; esso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Terzo Settore, se iscritto nell’apposito Registro, sia quando tale funzione sia obbligatoria, sia in caso di nomina facoltativa.

I membri o il membro di tali organi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti; partecipano, senza diritto di voto, alle riunionidel Consiglio d’Amministrazione.

Art. 15 - Esclusione di retribuzione delle cariche sociali

L’esercizio delle cariche sociali, ad esclusione del Revisore dei Conti, è sempre svolto dai membri degli Organi sociali a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle eventuali spese sostenute e debitamente documentate per l’esercizio della carica.

Art. 16 - Il Tesoriere

16.1. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, scelto tra i Soci ordinari che non abbiano rivestito la carica di consigliere nel Consiglio direttivo in carica immediatamente precedente alla sua elezione.

16.2. Il Tesoriere cura la predisposizione dei bilanci della Società e la loro presentazione al Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti e segue, d'intesa con il Segretario, la riscossione delle entrate e l'erogazione delle uscite, eventualmente con poteri di firma a tal fine, nei limiti indicati dal Presidente, conservando ogni atto a ciò relativo.

16.4. Il Tesoriere partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e si esprime sulla compatibilità economica delle problematiche in discussione

Art. 17 - Bilancio

17.1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Le scritture contabili sono redatte ai sensi del Codice del Terzo Settore.

17.2. I bilanci della Società, la relazione del Presidente e la relazione del Revisore dei conti, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, sono pubblicati sul sito ufficiale della Società, restano depositati presso la sede della Società nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e sono a disposizione di tutti i Soci i quali possono averne copia, facendone richiesta al Segretario della Società.

17.3. Le somme a disposizione della Società sono destinate dal Consiglio Direttivo, in accordo col Tesoriere, ad impieghi a basso rischio. La Società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.4. Nel caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Organo ufficiale della Società

Organo ufficiale della Società è, pro tempore, il «Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia», Rivista ufficiale della Società, sulla quale sono pubblicati i contributi scientifici della Società e dei suoi soci.

Art. 19 - Sito della Società

La Società dispone di un proprio sito ufficiale, sul quale sono pubblicati i documenti e le informazioni previsti dal presente Statuto, i bilanci preventivi e consuntivi della Società nonché gli incarichi retribuiti conferiti alla stessa con l’indicazione del destinatario dell’incarico, della natura dello stesso e della retribuzione pattuita.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo sono rese pubbliche sul sito della Società.

Sono altresì pubblicate sul sito le Linee guida approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Segretario

20.1. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario della Società, il quale procede alla verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, assicura l'ordinario funzionamento della sede della Società, mette a disposizione dei membri degli organi sociali i documenti e gli atti della Società che siano richiesti dagli stessi, tiene la corrispondenza e cura la pubblicazione sul sito degli atti della Società in accordo a quanto previsto dal presente Statuto.

20.2. Il Segretario segue altresì l’ordinario funzionamento dei lavori delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro nei quali si articola l'attività della Società e riferisce al Presidente in merito all'andamento degli stessi.

Art. 21 - Verbali

21.1. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri sono annotate sui rispettivi libri verbali, riportando in sintesi la discussione e l’esito delle eventuali votazioni.

21.2. I verbali del Consiglio Direttivo sono inviati in bozza ai consiglieri ed approvati nella seduta immediatamente successiva.

Art.22 - Comitato scientifico

22.1. La Società si avvale per la verifica e controllo della qualità della produzione scientifica, da svolgersi in accordo ai criteri indicati all’art.2 del D.M.del 2 agosto 2017, nonché per l’approvazione e diffusione delle Linee Guida approvate dalla Società, di un Comitato scientifico composto da non meno di tre membri e nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo il suo insediamento. I membri del Comitato scientifico, che non possono essere membri né del Consiglio Direttivo che li nomina, sono scelti tra specialisti in Dermatologia e Venereologia di spiccata esperienza e professionalità, durano in carica per tre esercizi, scadono unitamente al Consiglio Direttivo che li ha nominati.

22.2. Il Comitato scientifico elegge tra i suoi membri il Presidente che presiede le sedute del Comitato e ne coordina ed indirizza l’attività in accordo al regolamento di cui il Comitato scientifico può eventualmente dotarsi.

22.3. Il Presidente del Comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qual volta ne faccia richiesta al Presidente della Società per illustrare problematiche afferenti all’attività svolta dal Comitato stesso o comunque alla produzione ed attività scientifica della Società. Del pari il Presidente del Comitato partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ogni qual volta richiesto dal Presidente della Società per affrontare tematiche afferenti alle funzioni del Comitato stesso.

Art. 23 - Sentenze di condanna-Incompatibilità

Non possono essere eletti negli Organi sociali né nel Comitato Scientifico né assumere incarichi di Tesoriere o Segretario della Società, coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta della Società stessa.

Art. 24 - Sezioni regionali o interregionali

24.1. I Soci della Società residenti nelle singole Regioni possono organizzarsi, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo, in Sezioni Regionali o Interregionali per:

* promuovere riunioni scientifiche e di aggiornamento;

* discutere i provvedimenti delle Autorità locali riguardanti la dermatologia e/o le malattie a trasmissione sessuale;

* eleggere un delegato regionale, che dura in carica non più di tre anni e non può essere rieletto immediatamente, con il compito di relazionare il Consiglio Direttivo sui problemi locali riguardanti la dermatologia e le malattie sessualmente trasmesse.

24.2. Il delegato regionale è soggetto alle condizioni di incompatibilità cui sono soggetti i componenti degli organi della Società e svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Art. 25 - Gruppi di studio

25.1. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di studio che intendano svolgere attività organizzative o scientifiche nell'ambito dei fini societari soggette alla preventiva approvazione del Consiglio direttivo. I membri del Gruppo devono eleggere un Coordinatore che svolgerà tale funzione per un periodo non superiore a tre anni dalla sua designazione e non può essere rieletto immediatamente.

25.2. La nomina del coordinatore è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo della Società.

25.3. Il Coordinatore è preposto alla tenuta della contabilità relativa all'attività del Gruppo e riferisce al Presidente e al Tesoriere della Società.

25.4. Gruppi di studio concordano con il Presidente e il Tesoriere l'impiego delle donazioni fatte alla Società nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto ed esplicitamente finalizzate ai Gruppi stessi.

25.5. Il Coordinatore è soggetto alle condizioni di incompatibilità cui sono soggetti i componenti degli organi della Società e svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

25.6. Il Consiglio Direttivo può sempre procedere allo scioglimento del Gruppo di lavoro allorché ritenga che il suo operato non sia pienamente coerente alle finalità della Società.

Art. 26 - Affiliazioni

26.1. Associazioni ed Enti di carattere scientifico interessati a particolari problemi dermatologici possono richiedere l'affiliazione alla Società.

26.2. L'affiliazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne decide anche le condizioni e modalità, fermo restando che le condizioni di affiliazioni devono essere tali da non condizionare l’indipendenza e l’autonomia della Società.

26.3. L'attività di tali Associazioni o Enti affiliati non può essere in contrasto con lo Statuto e con gli scopi istituzionali della Società.

26.4. Il Consiglio Direttivo può sempre procedere allo scioglimento dell’affiliazione allorché ritenga che la stessa non sia pienamente coerente alle finalità della Società o di un suo Gruppo di studio istituito in accordo a quanto previsto all’art. 25.

26.5. Qualora si determini sovrapposizione tra l'attività dei Gruppi di studio e quella delle Associazioni o Enti affiliati, il Consiglio Direttivo decide se mantenere l’affiliazione.

Art. 27 - Disciplina transitoria

27.1. Il presente Statuto entra in vigore ed è pienamente efficacie a seguito dell’approvazione di legge.

27.2. Gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore dello Statuto permangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati, e così fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio in carica in accordo a quanto previsto agli artt.10.3., 12.1., 13.2 e 14.1. Il mandato in corso al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto non è considerato ai fini dell’eventuale rielezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

27.3. Il Presidente procede alla convocazione dell´Assemblea per l´elezione dei nuovi organi sociali entro trenta giorni dalla scadenza di quelli attualmente in carica.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibili, le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.