Dermatologia / Rassegna stampa

Via dai condomini gli studi medici per malattie infettive, non i dermatologi

La Cassazione ha dato ragione ad un medico specialista in dermatologia che nei due gradi di giudizio precedenti si era visto negare il diritto a rimanere in un condominio dove aveva lo studio professionale insieme ad altri medici dal 1981

Segreteria SIDeMaST, 05 Jul 2011 11:32

Via dai condomini gli studi medici per malattie infettive, non i dermatologi

Si possono allontanare dal condominio gli studi medici che curano malattie infettive o contagiose. Il divieto, in linea di principio, vale anche per circoli ricreativi, scuole di musica o di ballo. Lo sottolinea la Cassazione (sentenza 14460/11) che, regolamento condominiale alla mano, ricorda come «resta vietato di destinare gli appartamenti, i negozi e i locali deposito ad impianti commerciali pericolosi, ad uso sanatorio, di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose, a scuola di musica, canto e ballo, a circoli ricreativi e politici». La Cassazione dà invece il via libera agli studi di dermatologia.

Il caso

La Cassazione ha dato ragione ad un medico specialista in dermatologia che nei due gradi di giudizio precedenti si era visto negare il diritto a rimanere in un condominio dove aveva lo studio professionale insieme ad altri medici dal 1981. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima, e la Corte d'appello di Napoli avevano dichiarato illegittima la destinazione dell'appartamento del dermatologo a studio professionale sulla base del fatto che «la branca della dermatologia includeva anche la diagnosi e cura di malattie parassitarie». Però il regolamento condominiale inibisce la destinazione di locali che presentino un «carattere di oggettiva pericolosità».

La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva e ha evidenziato che i giudici dei due gradi precedenti hanno dedotto l'effettiva destinazione dell'immobile «non da un elemento di fatto concreto, ma solo dalla specializzazione medica di cui è in possesso il proprietario, dato insufficiente in assenza di una complessiva interpretazione della clausola» che vieta la destinazione a locali «di cura malattie infettive o contagiose». Ora la Corte d'appello di Napoli dovrà riesaminare il caso.

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